Con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la liceità di un accordo stipulato tra coniugi, in corso di matrimonio, con il quale il marito si impegnava – in caso di separazione – a restituire alla moglie le somme da lei sostenute per la ristrutturazione della casa di sua esclusiva proprietà.
La vicenda riguardava un rilevante esborso (circa € 146.400,00) anticipato dalla moglie per lavori ed arredi dell’immobile.
Alla separazione, la stessa ne chiedeva il rimborso sulla base di una scrittura privata.
Il marito contestava l’accordo invocando il divieto di patti preventivi sui rapporti patrimoniali di cui all’art. 160 c.c. che recita: <<Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio>>.
La Cassazione ha respinto l’eccezione, precisando che l’intesa non altera i doveri coniugali, ma costituisce un contratto atipico ex art. 1322 c.c., la cui efficacia è sospensivamente condizionata all’evento della separazione. Tale condizione non integra la causa del patto, ma ne determina soltanto l’operatività.
La decisione segna un’apertura verso forme di autonomia negoziale tra coniugi, ammettendo la validità di accordi patrimoniali preventivi purché finalizzati a tutelare interessi meritevoli, senza incidere su diritti inderogabili (in particolare, quelli dei figli).