ASSEGNO DIVORZILE UNA TANTUM

Quando il matrimonio giunge al termine, a carico di uno dei due coniugi, sussistendone le condizioni, può sorgere l’obbligo di corrispondere a favore dell’altro un contributo economico di natura primariamente assistenziale.

Si parla di assegno divorzile, che può essere stanziato in due diverse modalità, a differenza che l’erogazione avvenga in via continuativa e periodica, oppure una tantum.

L’assegno divorzile una tantum è previsto dall’art. 5, comma 8, della legge 898/1970  e consiste nella possibilità di corrispondere all’ex coniuge la prestazione patrimoniale in un’unica e definitiva soluzione.

Tale modalità di sostenere il coniuge più debole si distingue dall’assegno divorzile periodico per una serie di aspetti, che osserviamo di seguito.

L’assegno divorzile una tantum si caratterizza per:

I presupposti:

  • Accordo coniugi;
  • Valutazione di equità da parte del giudice;
  • Considerazione della diversità delle condizioni patrimoniali ed economiche tra i coniugi con valutazione, in particolare, del sacrificio del coniuge che, per dedicarsi alla famiglia, ha dovuto rinunciare a una sua carriera.

Le conseguenze:

  • Impossibilità per il coniuge beneficiario che ha accettato l’assegno divorzile una tantum di avanzare in futuro ulteriori pretese di natura economica;
  • Impossibilità di chiedere la pensione di reversibilità del coniuge obbligato defunto;
  • Perdita del diritto alla quota del TFR;
  • Non può essere sottoposto a revisione. Pertanto, al coniuge beneficiario, è esclusa la possibilità di avanzare in futuro ulteriori pretese di tipo economico nei confronti del coniuge obbligato, nemmeno in presenza di un sopravvenuto stato di bisogno.

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