L’onere probatorio, ovvero il dovere di dar prova di un danno subito da quale deriva un aspetto giuridico a sé favorevole – come, ad esempio, il risarcimento del danno -, è stato oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n.  32971 del 09.11.2022, che ha valutato il riparto degli oneri probatori tra il sanitario ed il paziente, quali soggetti coinvolti in vicende di responsabilità medico sanitaria.

Il dispositivo della succitata Cassazione prevede che il creditore/paziente leso che, in osservanza dell’art. 1228 c.c. sarebbe sollevato dall’onere della prova (in forza dell’obbligazione già sorta tra le parti), in ambito medico-sanitario è tenuto a dimostrare il nesso di causalità materiale tra la prestazione medica cui si è sottoposto e l’aggravamento della propria condizione patologica o l’insorgenza di nuove patologie, oltre al nesso di causalità giuridica.

Pertanto, fermo restando che il principio generale pone l’onere della prova a carico del sanitario, come previsto dall’art. 1218 c.c., va tenuto presente che in casi particolari come quello sopra richiamato, viene richiesto uno sforzo probatorio maggiore per il creditore/paziente leso, che potrà sostenere la sua posizione risarcitoria solo in seguito alla dimostrazione puntuale del nesso di causalità materiale tra la lesione/patologia sorta e l’operato del medico.

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